Statuto

ART.1

Costituzione – Sede – Scopo e Logo

L’Associazione Italiana Coltivatori – A.I.C. – è una organizzazione sindacale professionale agricola che tutela i diritti e gli interessi degli imprenditori agricoli e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura, dell’agroalimentare e della piccola pesca, favorisce la loro attiva partecipazione alla vita democratica del Paese per valorizzare il ruolo stesso del settore e per un ordinato ed equilibrato sviluppo civile della società.

L’A.I.C., ente non commerciale, ha sede in Roma ed opera su tutto il territorio nazionale senza perseguire scopo di lucro.

Il logo dell’Associazione è il segno distintivo dell’Associazione stessa del quale possono fregiarsi, previa delibera della Giunta Esecutiva, le sedi territoriali di cui al presente Statuto. Il predetto logo, regolarmente depositato presso i preposti uffici, è di proprietà dell’Associazione Nazionale e il suo uso può essere revocato nei casi disciplinari contemplati dal presente Statuto.

ART. 2

Finalità

L’Associazione Italiana Coltivatori – A.I.C. – rappresenta in campo Nazionale, Comunitario ed Internazionale, i valori del mondo agricolo e rurale, dei produttori agricoli, dei lavoratori autonomi, dei piccoli coltivatori, dei coltivatori diretti, degli Imprenditori a Titolo Principale (IAP), degli affittuari, dei mezzadri, degli agricoltori, dei concedenti i fondi rustici, dei pensionati del settore, dei professionisti e tecnici, nonché dei soggetti che a qualunque titolo operano nel settore agricolo, della piccola pesca e dell’agro-alimentare o in ambiti connessi a tali settori o in organismi ed enti ad esso collegati, per il raggiungimento del progresso economico e sociale, e si prefigge:

a)  la difesa dei diritti e la elevazione delle condizioni economiche e sociali del mondo agricolo e, in particolare, dei coltivatori diretti, degli Imprenditori a Titolo Principale (IAP), affittuari, mezzadri ed imprenditori;

b) la tutela dei datori di lavoro in agricoltura e nei settori sopra indicati;c) la produzione, la trasformazione e l’ammodernamento delle strutture produttive, incoraggiando tutte le iniziative dirette all’attuazione;

d) di fornire agli associati e ai partecipanti i servizi necessari per lo sviluppo delle aziende ed in particolare l’assistenza tecnica, contabile, fiscale, legale e la consulenza del lavoro;

e) la promozione di cooperative, consorzi, associazioni di produttori ed organismi associativi di settore per un più razionale sviluppo della produzione, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e degli altri settori, soprattutto attraverso il recepimento e l’attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzate al sostegno del reddito agricolo, dell’agroalimentare e della piccola pesca, alla difesa del suolo e alla salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita;

f) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali ed umane per un migliore assetto socio-economico delle aree rurali e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente;g) la promozione di iniziative per la sicurezza dell’intera filiera anche, ma non solo, attraverso la tracciabilità;

h) la valorizzazione del ruolo delle donne in tutti i settori, sia all’interno delle aziende agricole sia nell’ambito del mondo rurale, garantendo il rispetto del principio delle pari opportunità, che rappresenta uno dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

i) l’istruzione e la formazione professionale degli operatori ed in particolare dei giovani, promuovendo corsi di formazione al fine di poter inserire le migliori energie e le capacità tecniche e culturali nel settore agricolo e negli altri settori indicati; promuovere altresì la realizzazione di interventi di integrazione sociale dei cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea;

j) l’assistenza e l’orientamento nel mercato del lavoro;

k) lo sviluppo di una politica di sostegno degli anziani;

l)  la rappresentanza dei propri associati negli accordi, patti e contratti di lavoro;

m) l’assistenza, agli associati, nella stipula dei contratti di affitto di piccola colonia e di compartecipazione;

n) la prestazione, agli associati, dei servizi necessari per lo sviluppo delle aziende anche attraverso convenzioni con società collegate o partecipate e/o studi privati, laddove venga escluso ogni eventuale conflitto di interessi;

o) il coordinamento delle attività e delle iniziative dell’ENCAL-INPAL, quale patronato dell’A.I.C. per l’assistenza sociale e previdenziale, nonché quella delle altre organizzazioni associate e comunque promosse;

p) la promozione e lo svolgimento dell’attività di ricerca, di studio, di propaganda, di scambi e promozioni culturali, in ordine alle problematiche presenti in agricoltura e nei settori rappresentati;

q) svolgere attività editoriale dotandosi di strumenti telematici, agenzie di stampa ed organi di informazione pubblicando anche periodici per la divulgazione e l’attuazione dei compiti istituzionali dell’A.I.C. e degli altri enti promossi, nonché del patronato ENCAL-INPAL;

r) la promozione e l’organizzazione del volontariato sociale per meglio perseguire gli scopi dell’associazione;

s) l’elaborazione dei programmi e progetti per lo sviluppo agro-alimentare-ambientale finalizzati all’occupazione nell’ambito delle politiche comunitarie, nazionali e regionali;

t) l’attività di informazione in qualunque forma, compresa l’organizzazione di convegni, seminari e incontri informativi diretti agli imprenditori agricoli e forestali; utilizzare mezzi di diffusione televisiva o telematica e/o bollettini, atti allo scopo;

u) la rappresentanza e la tutela dei pensionati delle diverse categorie promuovendo presso le opportune sedi politiche ed istituzionali le necessarie iniziative dirette a garantire ai pensionati, nell’ambito di un sistema previdenziale ispirato a solidarietà ed equità, un trattamento pensionistico adeguato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa;

v) la rappresentanza e la tutela dei consumatori nelle forme e nei modi utili per garantire la sicurezza alimentare dei prodotti e più in generale la tutela dei diritti dei consumatori;

z) la rappresentanza degli interessi collettivi per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali delle imprese agricole e dei lavoratori, favorendo la realizzazione di principi costituzionali di solidarietà sociale nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale ed agricolo, partecipando alla salvaguardia e tutela del patrimonio italiano, con particolare riguardo ai settori ambientali e dell’agricoltura svantaggiata e di montagna.

L’A.I.C. può aderire ad altri organismi sindacali agricoli, sia nazionali che internazionali, che perseguano le stesse finalità; può promuoverli o concorrere alla loro costituzione.

L’A.I.C. eleva, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita di quanti operano nel comparto, di coloro che svolgono attività lavorative miste od autonome, assicurando la dovuta assistenza in materia previdenziale, sanitaria, legale e di sicurezza sul posto di lavoro, garantendo il migliore conseguimento delle prestazioni loro riservate, nell’ottica di un miglioramento delle condizioni economico-sociali delle stesse.

ART. 3

Enti Promossi o Collegati

L’Associazione Italiana Coltivatori – A.I.C. – consegue le proprie finalità anche attraverso le seguenti organizzazioni, enti e strutture operative da essa promosse e precisamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ENCAL-INPAL – FNP A.I.C. – ENAPAICA – UNTIA – PENISOLA VERDE – EUROCER – CAF AIC – CAA A.I.C – FeNaIDD.

L’A.I.C. coordina l’attività dei predetti organismi nel rispetto dell’autonomia delle singole strutture.

Gli Statuti degli enti promossi o collegati all’A.I.C. non devono contenere norme in contrasto con il presente Statuto. La Giunta Esecutiva Nazionale ha funzione di vigilanza sugli enti promossi o collegati all’A.I.C. e fa obbligo agli stessi di adeguare i propri statuti allo Statuto dell’A.I.C. assegnando loro un congruo termine per la regolarizzazione.

Gli enti promossi dall’A.I.C. o alla stessa collegati, nonché le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili a tutti gli effetti delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e che su di essi gravano, con esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità dell’A.I.C. Nazionale.

In virtù del collegamento esistente tra l’A.I.C. e gli altri enti promossi o collegati, qualora un Presidente Regionale, Provinciale, Zonale o Comunale A.I.C. si dimetta o venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, ciò comporterà la decadenza automatica da qualunque incarico e ruolo anche nelle altre organizzazioni promosse.

ART.4

Adesione e Decadenza

Possono essere ammessi come soci tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel mondo agricolo, rurale, agroalimentare, della piccola pesca o in ambiti connessi a tali settori, quali, ad esempio: produttori agricoli, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, piccoli coltivatori, soggetti che dedicano alla coltivazione del proprio fondo un numero di giornate inferiore alle 104 e che prestano opera retributiva alle dipendenze di terzi. Inoltre: compartecipanti familiari e piccoli coloni, tecnici, studiosi ed esperti del settore agricolo e degli altri settori rappresentati, organizzazioni economiche di produttori e coltivatori, cooperative e consorzi, associazioni ed organismi rappresentativi degli interessi economici e sociali degli operatori del settore agricolo, agroalimentare e della piccola pesca, le cui finalità non contrastino con quelle dell’A.I.C..

L’adesione all’A.I.C. comporta l’accettazione incondizionata di tutto quanto disposto dal presente Statuto.

I soci aderenti all’A.I.C. partecipano alla vita associativa e all’elezione degli organi a tutti i livelli territoriali secondo le modalità indicate nello Statuto dell’A.I.C. Nazionale ed hanno diritto di avvalersi di tutte le attività e servizi prestati dall’A.I.C. e dalle Associazioni e Società promosse.

I soci organizzati nell’Associazione Italiana Coltivatori sono così classificati:

  • soci ordinari;
  • soci collettivi;
  • soci sostenitori.

Sono soci ordinari tutti coloro che entrano a far parte delle associazioni previo pagamento della quota associativa annuale.

Sono soci collettivi le organizzazioni di categoria, a qualsiasi livello organizzativo costituite, aventi scopi e finalità convergenti con quelli dell’A.I.C..

Sono soci sostenitori tutti coloro che fanno lasciti o versano contributi straordinari all’A.I.C.

Possono essere altresì soci collettivi le cooperative agricole e le associazioni dei produttori, nonché quelle promosse o aderenti all’A.I.C..

Spetta all’organo territorialmente competente deliberare l’ammissione dei soci ordinari, collettivi e sostenitori.

L’iscrizione e la conseguente adesione all’A.I.C. avviene attraverso il pagamento della quota associativa annuale alla struttura territorialmente competente. Le strutture territoriali locali hanno l’obbligo di versare alla sede nazionale, entro i termini perentori deliberati dalla Giunta Esecutiva, la parte della quota associativa annuale nella misura stabilita dalla Giunta Esecutiva.

Ad ogni socio ordinario è fatto obbligo di osservare le norme del presente statuto e di pagare la quota associativa annuale entro i termini perentori deliberati dalla Giunta Esecutiva.

Ad ogni socio collettivo è fatto obbligo di osservare le norme del presente statuto e di pagare la quota associativa annuale, determinata dalla Giunta Esecutiva, che può variare in misura proporzionale al numero dei propri aderenti. Ai soci collettivi non verrà rilasciata alcuna tessera di iscrizione.

Le tessere associative annuali saranno richieste all’A.I.C. Nazionale, di norma, dalla Federazione Provinciale o Interprovinciale; i comitati provinciali zonali o comunali comunque costituiti, pertanto, faranno richiesta delle tessere, di norma, per il tramite della competente federazione provinciale o interprovinciale. Ad ogni socio è data facoltà di recedere liberamente dal rapporto associativo con comunicazione scritta inviata al responsabile della struttura territoriale. Il recedente, in ogni caso, non potrà chiedere il rimborso della quota già versata né la divisione del patrimonio comune.

Il mancato pagamento della quota associativa ovvero l’omessa trasmissione dei tagliandi delle tessere regolarmente compilate ovvero l’omesso versamento della quota associativa alla sede nazionale A.I.C., entro i termini perentori deliberati dalla Giunta Esecutiva dell’A.I.C., determinano ipso jure l’immediata decadenza dalla affiliazione e quindi dalla qualità di socio, la decadenza dalle cariche associative nazionali e periferiche e dall’elettorato attivo e passivo. Il tesseramento all’A.I.C. comporta l’adesione, con tesseramento unico e unitario, alle diverse strutture parallele e soggettivamente distinte e autonome in cui si articola l’A.I.C. sull’intero territorio.

Il socio che tenga una condotta contraria all’ordinamento statutario o si renda responsabile di atti che arrechino danno alle strutture dell’organizzazione o che ne pregiudichino l’immagine o che compia attività lesive o contrarie alle finalità ed alle norme statutarie dell’A.I.C., può dal Collegio dei Probiviri Nazionale, essere passibile di richiamo, di sospensione e, nei casi più gravi, di espulsione con decadenza immediata da qualsiasi carica, sia all’interno dell’A.I.C. che delle strutture promosse o collegate ad essa. Il Collegio Nazionale dei Probiviri può intraprendere azione disciplinare autonomamente. Il Collegio dei Probiviri in casi di urgenza può adottare, fino all’esito del giudizio disciplinare, le misure provvisorie più opportune e sospendere il socio da ogni carica ricoperta all’interno dell’Associazione o di associazioni o enti controllati o paralleli.

Il Presidente Nazionale può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell’iscritto riguardo casi di:

–           indegnità morale;

–           assunzioni di comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale

dell’Associazione;

–           divulgazione di informazioni o documentazione interna dell’Associazione

a terzi;

–           inosservanza del presente Statuto.

A seguito della sospensione la Giunta Esecutiva potrà adottare gli ulteriori provvedimenti necessari per la tutela degli interessi dell’Associazione, nazionale e locale, dei soci e delle associazioni o enti controllati o paralleli.

Il socio colpito da sospensione o altro provvedimento cautelare deve rimettere immediatamente i poteri a lui conferiti al proprio vice ovvero, ove tale figura non sia prevista, al Presidente Nazionale A.I.C. che potrà conferirli in via provvisoria ad altro socio.

I Componenti dell’A.I.C. che non partecipano per tre volte consecutive, senza motivata giustificazione, alle riunioni degli organi statutari dei quali sono membri, decadono automaticamente dalla carica.

L’A.I.C. Nazionale potrà, in presenza di condotte e/o attività in contrasto con le finalità previste dallo Statuto, ovvero di politiche ed attività tese e/o idonee a danneggiare l’Associazione, espellere dalla propria organizzazione la struttura locale (regionale, provinciale, interprovinciale, zonale, comunale) inibendo alla stessa l’uso della sigla e del logo dell’A.I.C. e quello degli enti promossi e/o partecipati.

L’espulsione riguarderà l’intera struttura associativa locale e tutti i suoi iscritti di talché non persisterà alcuna relazione e/o legame con l’A.I.C. Nazionale.

L’espulsione è deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Non sono eleggibili ad alcuna carica statutaria nazionale o periferica, e se già eletti decadono da esse senza necessità di atto alcuno, i soci che abbiano promosso o promuovano azioni giudiziarie contro l’Associazione e/o i suoi organi.

L’ineleggibilità e l’incompatibilità perdurano per tutta la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento conclusivo.

L’esito sfavorevole per il socio della controversia promossa comporta la sua decadenza dallo status di socio e l’espulsione dall’Associazione con impossibilità di nuovo tesseramento.

L’ineleggibilità e l’incompatibilità sopra previste hanno efficacia retroattiva e sono applicabili, salvo che sia intervenuta rinunzia al giudizio, anche alle controversie già definite alla data di approvazione della presente modifica statutaria.

L’ineleggibilità e l’incompatibilità sono escluse se l’oggetto del giudizio promosso, e quindi l’esito positivo per il socio, è relativo esclusivamente all’impugnazione dell’esito elettorale, ovvero, alla ritenuta illegittima decadenza dalla carica.

ART.5

Organi Nazionali dell’Associazione

Sono organi dell’A.I.C.:

–           Il Congresso Nazionale;

–           Il Presidente Nazionale;

–           Il Presidente Onorario

–           Il Consiglio Nazionale;

–           La Direzione Nazionale;

–           La Giunta Esecutiva;

–           Il Comitato di Presidenza;

–           Il Collegio Sindacale o Revisore Unico;

–           Il Collegio dei Probiviri.

ART.6

Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante ed è costituito dai delegati eletti dai Congressi delle Federazioni Provinciali, Interprovinciali e Zonali autonome dell’A.I.C.. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni sei anni e ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata i due terzi dei componenti della Direzione Nazionale o delle Federazioni Provinciali, Interprovinciali e Zonali autonome ufficialmente costituite e riconosciute con deliberazione della Giunta Esecutiva e purché in regola con il pagamento delle quote associative nel termine assegnato.

Il Congresso Nazionale ordinario e straordinario deve essere convocato dal Presidente entro 12 mesi dalla scadenza statutaria prevista e/o dalla data richiesta.

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente Nazionale dell’A.I.C.; la Direzione Nazionale; il Collegio dei Probiviri e nomina il Collegio Sindacale o Revisore Unico.

Il Congresso Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. Il Congresso, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Lo svolgimento del Congresso e le norme congressuali sono stabilite dalla Direzione Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

Gli organi statutari sono eletti con le seguenti modalità di voto in alternativa tra di loro:

  1. per acclamazione;
  2. per appello nominale
  3. per alzata di mano;
  4. mediante votazione segreta su lista unica che contenga almeno oltre il doppio degli eligendi ed esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere arrotondati per eccesso alla prima unità. Le elezioni degli organi sociali dovranno aver luogo con il voto segreto salvo che almeno il 50% più uno dei delegati partecipanti al Congresso richieda la votazione per appello nominale.

Le modalità di voto di tutte le cariche ed organi sociali potranno essere determinate con regolamenti approvati dalla Giunta Esecutiva e non potranno derogare ai principi suesposti.

Spetta al Congresso Nazionale apportare modifiche allo Statuto salvo le deroghe da esso previste.

ART. 7

Consiglio Nazionale

II Consiglio Nazionale è l’organo di studio e di dibattito dei problemi di politica agricola e dei settori di cui all’art. 1 dello Statuto A.I.C. ed elabora le linee programmatiche a cui si uniformerà l’azione politica ed economica dell’Associazione e delle strutture promosse e organizzate dall’A.I.C..

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dai due terzi dei componenti. Esso è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale dell’A.I.C. che stabilisce, previa intesa con la Giunta Esecutiva, l’ordine del giorno dei lavori.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta con avvisi scritti inviati mediante lettera raccomandata a.r., telegramma, fax o posta elettronica presso la sede provinciale dell’A.I.C. almeno sette giorni prima di quello fissato per la convocazione o, in caso di particolare urgenza, mediante telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la convocazione medesima.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Fanno parte del Consiglio Nazionale con voto deliberante:

–           i componenti della Direzione Nazionale;

–           i Presidenti delle Federazioni Regionali, Interprovinciali, Provinciali e Zonali autonome;

–           i Presidenti degli organismi nazionali e delle strutture associative aderenti, collegate o promosse dall’Associazione.

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri partecipa al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Il Collegio Sindacale o Revisore Unico può partecipare al Consiglio Nazionale, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale approva annualmente il rendiconto consuntivo e il previsionale di spesa dell’A.I.C. Nazionale, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale o Revisore Unico, su proposta del Presidente, entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e delibera sulla relazione del preventivo di spesa.

Tutti i componenti il Consiglio Nazionale sono portatori di un solo voto.

 

ART. 8

Il Presidente Nazionale

II Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti di legge:

–           firma gli atti ufficiali;

–           provvede all’apertura di conti correnti bancari e postali intestati all’Associazione;

–           convoca e presiede la Giunta Esecutiva, la Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale;

–           può delegare particolari funzioni al Vice Presidente o a un componente della Giunta Esecutiva;

–           in caso di impedimento, può delegare per iscritto i suoi poteri al Vice Presidente;

–           vigila sull’attività politica ed organizzativa delle rispettive sedi regionali, provinciali e zonali autonome;

–           predispone verifiche presso le sedi territoriali, qualora si rendano necessarie e ne comunica l’esito alla Giunta Esecutiva per gli opportuni provvedimenti;

–           nell’interesse dell’Associazione, nel caso in cui ricorrano motivi di urgenza, assume tutti i provvedimenti necessari ancorché ricadenti nella competenza della Giunta Esecutiva e si obbliga a riferire alla stessa in occasione della prima adunanza utile, salvo i poteri di ratifica o revoca della Giunta Esecutiva;

–           è componente di diritto negli organismi esecutivi degli enti promossi o collegati all’A.I.C. Nazionale e può delegare tale diritto di partecipazione al Vice presidente o a un componente della Giunta Esecutiva.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Segretario di formazioni politiche.

ART.9

Il Presidente Onorario

Il Presidente onorario è nominato dalla Direzione dell’A.I.C., per eccezionali motivazioni,tra le personalità dalle significative qualità umane che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo dell’Associazione.

Il Presidente Onorario:

–           rappresenta l’A.I.C. in tutte le manifestazioni ufficiali promosse o da promuovere;

–           può rappresentare l’A.I.C. sulla base di deleghe speciali rilasciate per iscritto dai  competenti organi associativi;

–           partecipa ai lavori del Congresso Nazionale, della Direzione Nazionale e della Giunta Esecutiva e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sugli argomenti trattati.

ART.10

La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale ha il compito di dirigere l’Associazione secondo le direttive emanate dal Congresso Nazionale.

La Direzione Nazionale, composta da un minimo di undici a un massimo di ventuno membri e tre membri supplenti, viene eletta dal Congresso Nazionale e dura in carica fino alla celebrazione del Congresso successivo. I membri supplenti entreranno a far parte della Direzione in caso di cessazione dalla carica anche di un membro effettivo qualunque sia la causa.

L’elezione avviene con le seguenti modalità di voto in alternativa tra di loro:

  • per acclamazione;
  • per appello nominale
  • per alzata di mano;
  • mediante votazione segreta, su lista unica che contenga almeno oltre il doppio degli eligendi ed esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere arrotondati per eccesso alla prima unità. Le elezioni degli organi sociali dovranno avere luogo con il voto segreto salvo che almeno il 50% più uno dei delegati partecipanti al Congresso richieda la votazione per appello nominale.

La Direzione Nazionale ha il compito di:

–           eleggere il Vice Presidente dell’A.I.C. mediante voto segreto o per acclamazione o  per appello nominale;

–           eleggere nel suo seno, a maggioranza assoluta dei presenti, i componenti della Giunta Esecutiva;

–           promuovere dibattiti su specifici temi e portare avanti iniziative capaci di incidere sulla politica agricola, dell’agroalimentare e della piccola pesca;

–           convocare il Congresso Nazionale alla sua naturale scadenza o nei casi previsti dal presente Statuto;

–           stabilire le norme che regolano il Congresso Nazionale, quelli Regionali, Provinciali, Interprovinciali e zonali autonomi su proposta della Giunta Esecutiva;

–           emanare regolamenti interni.

Quando, tra un Congresso e l’altro, il Presidente Nazionale dell’A.I.C. si dimette o viene a cessare dalla carica per altra causa per cui occorre eleggere il nuovo Presidente, la Direzione, convocata dalla Giunta Esecutiva, procede alla nomina del Presidente fra i componenti della Direzione. Il Presidente così nominato resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso da effettuarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 6.

La Direzione Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno o quando il Presidente lo ritenga utile e opportuno o ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata i due terzi dei suoi componenti.

Alle riunioni della Direzione Nazionale partecipano con voto consultivo i Presidenti degli organismi aderenti, promossi o collegati all’A.I.C., se non già membri della stessa, con l’esclusione degli enti costituiti in forma societaria.

Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide quando in prima convocazione sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti eletti e in carica ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti.

La Direzione Nazionale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 11

La Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, formata da un numero minimo di sette ad un numero massimo di tredici membri, è composta dal Presidente Nazionale, eletto dal Congresso, dal Vice Presidente e dai membri eletti dalla Direzione Nazionale, fra i suoi componenti. Essa si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile e necessario o su richiesta dei due terzi dei componenti. Essa:

–           coordina ed attua l’attività dell’Associazione ad ogni livello;

–           provvede all’organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento degli uffici   centrali e periferici;

–           delibera sugli atti di ordinaria amministrazione e su quelli di straordinaria amministrazione, da sottoporre all’approvazione della Direzione Nazionale alla prima riunione utile;

–           attua i deliberati del Consiglio Nazionale;

–            procede al riconoscimento delle Federazioni Provinciali e Interprovinciali;

–           in caso di costituenda Federazione Provinciale, può autorizzare altra limitrofa a svolgere le attività connesse alle finalità istituzionali territoriali;

–           nomina e revoca parte degli organi statutari del Patronato di assistenza ENCAL-INPAL (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci o Revisore Unico) e ne coordina l’attività;

–           nomina e revoca i componenti degli organi statutari delle società promosse in qualunque forma;

–           vigila sull’osservanza delle norme del presente Statuto da parte delle Federazioni Provinciali, Interprovinciali, Regionali e Zonali autonome;

–           delibera, previo accertamento dell’esistenza di gravi deficienze di natura organizzativa, o amministrativa o morale, o di violazioni dello Statuto o del venir meno della maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi organismi statutari territorialmente previsti, il commissariamento delle Federazioni Regionali, Provinciali, Interprovinciali e Zonali autonome;

–           fissa l’importo inderogabile in aumento e in difetto della tessera annuale di iscrizione dovuto dai soci ordinari e l’importo inderogabile in aumento e in difetto, della quota associativa annuale dovuta dai soci collettivi in proporzione al numero dei propri aderenti;

–           determina e disciplina con regolamento le modalità e le formalità del tesseramento;

–           nomina i comitati di tecnici ed i consulenti e/o i procuratori legali e gli esperti dei settori;

–           convoca, esercitando il potere di surroga, in caso di inadempienza dei Comitati regionali, i Congressi Regionali  e Provinciali ed Interprovinciali;

–           nomina il Direttore ed il Comitato di Redazione del periodico “Avvenire Agricolo”;

–           propone al Presidente la convocazione del Consiglio Nazionale dell’A.I.C e il relativo ordine del giorno;

–           approva il regolamento finanziario, contabile e di spesa;

–           predispone entro il mese di giugno di ciascun anno, il rendiconto finanziario consuntivo e il previsionale di spesa che il Collegio Sindacale o Revisore Unico provvederà a firmare e per cui predisporrà anche la relazione di accompagno. I rendiconti saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Nazionale;

–           redige regolare verbale delle sue riunioni, sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario verbalizzante, o in alternativa, redige regolare verbale della riunione che verrà poi letto ed approvato nella  prima riunione utile, salvo che si renda necessario procedere a dare immediata esecutività a determinate deliberazioni e in tal caso verrà letto e sottoposto ad approvazione nella medesima riunione il dispositivo della deliberazione assunta;

–           delibera l’ammissione dei soci ordinari e collettivi, l’autorizzazione, nonché l’inibizione dell’uso della sigla e del logo da parte delle sedi territoriali, nei casi stabiliti dallo Statuto.

La Giunta Esecutiva, in caso di necessità ed urgenza, potrà esercitare i poteri della Direzione Nazionale, con l’obbligo di sottoporre a ratifica, nella riunione immediatamente successiva della stessa, i provvedimenti adottati.

In caso di inadempienza deferisce al Collegio dei Probiviri il socio.

Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipano, se necessario ed all’uopo invitati in ragione degli argomenti trattandi ma senza diritto di voto, i Presidenti delle società promosse dall’A.I.C. e/o enti alla stessa collegati.

Le riunioni della Giunta sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei membri eletti e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12

Il Collegio Sindacale o Revisore Unico

Il Collegio Sindacale o Revisore Unico è nominato dal Congresso Nazionale e resta in carica fino alla celebrazione del Congresso Nazionale successivo.

Non possono essere nominati sindaci o Revisori Unici i dipendenti e i dirigenti dell’A.I.C..

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto all’Albo dei Revisori Contabili e due supplenti.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio Sindacale o Revisore Unico controlla l’amministrazione dell’Associazione; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica con cadenza trimestrale la consistenza di cassa; presenta, dopo avere eseguito i necessari controlli, il rendiconto consuntivo e il previsionale di spesa e redige la relazione di accompagno ai rendiconti da sottoporre al Consiglio Nazionale.

Delle verifiche del Collegio Sindacale o del Revisore Unico deve essere redatto verbale, trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Un revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall’ufficio.

È a discrezione delle federazioni regionali, interprovinciali e provinciali eleggere il Collegio sindacale di pertinenza o un Revisore Unico.

Per i Collegi sindacali o i Revisori Unici eletti ai vari livelli territoriali dell’associazione, valgono le stesse norme del Collegio Sindacale Nazionale.

Nel caso in cui negli organi di gestione periferici non sia previsto il Collegio dei  Sindaci o il Revisore Unico, resta diritto del socio chiedere conto delle entrate e delle uscite.

Nel caso in cui negli organi di gestione periferici non sia previsto il Collegio dei  Sindaci o il Revisore Unico, resta diritto del socio chiedere conto delle entrate e delle uscite.

ART. 13

II Collegio dei Probiviri

II Collegio dei Probiviri, eletto con le modalità previste dal presente Statuto, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra gli associati. Essi restano in carica fino alla celebrazione del Congresso successivo.

I membri effettivi eleggono il Presidente a maggioranza assoluta.

II Collegio Nazionale dei Probiviri esamina e decide, in via definitiva:

–           in unico grado sulle controversie o provvedimenti disciplinari che comportano la decadenza dalla carica tra A.I.C. e gli altri Enti promossi o collegati;

–           in unico grado sulle controversie insorte tra gli Associati e l’A.I.C.;

–           in unico grado per le controversie relative agli organi dell’A.I.C.

–           delibera l’espulsione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 dello Statuto, della struttura associativa locale.

Il Collegio dei Probiviri emette, inoltre, provvedimenti disciplinari riguardanti i componenti degli organi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali e zonali autonomi.

I ricorsi pervenuti al Collegio dei Probiviri devono essere esaminati, con decisione definitiva, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli stessi, salvo proroga motivata approvata dal Collegio; ove la decisione non venga adottata entro tale termine, ed in assenza di proroga, i ricorsi si intenderanno non accolti.

Le decisioni motivate del Collegio devono essere riportate in apposito verbale. Gli associati sono obbligati a rimettere esclusivamente alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino i rapporti fra essi e l’applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti.

ART. 14

Centro Studi

Il centro studi A.I.C. è un ufficio di consulenza dell’Associazione.

Sono compiti del centro studi:

  1. a) approfondire i problemi di politica sindacale ed economica nazionale o più limitatamente per aree geografiche o per settori di attività, su incarico della Giunta Esecutiva, con conseguente predisposizione di relazioni e proposte;
  2. b) sviluppare attività di ricerca, studio e documentazione, in particolare fornendo alla Giunta Esecutiva relazioni sui principali argomenti di attualità nel mondo agricolo;
  3. c) organizzare corsi permanenti dei quadri sindacali dell’A.I.C., nonché seminari di studio per l’aggiornamento dei quadri stessi;
  4. d) promuovere convegni di studio, ricerche e monitoraggi su problemi ed argomenti di particolare rilievo sociale e di politica sindacale agricola indicati dalla Giunta Esecutiva.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti il centro studi può avvalersi sia di risorse interne che esterne all’associazione nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate su decisione della Giunta Esecutiva.

ART. 15

II Patronato di Previdenza e Assistenza Sociale

L’ENCAL-INPAL è l’organismo co-promosso dall’A.I.C., attraverso il quale l’Associazione intende tutelare gli interessi dei lavoratori nei complessi settori della previdenza e dell’assistenza sociale.

La Giunta Esecutiva Nazionale dell’A.I.C. nomina, e all’occorrenza, revoca, parte del Consiglio d’Amministrazione e il Collegio Sindacale dell’ENCAL-INPAL Nazionale e ne coordina l’attività.

I Comitati Direttivi Interprovinciali e Provinciali dell’A.I.C. hanno il compito di organizzare e gestire, ciascuno per il proprio territorio di competenza, il patronato ENCAL-INPAL locale provvedendo a:

a) suggerire, in relazione alle esigenze locali, le direttive generali atte a realizzare la più efficace azione nell’ambito del territorio della provincia;

b) promuovere la più efficace e tempestiva collaborazione tra l’ufficio Provinciale e le sedi periferiche dell’Associazione Italiana Coltivatori da realizzarsi con la nomina a collaboratore locale e volontario di un elemento dirigente particolarmente attivo, avente il compito di ricevere in loco le pratiche, di procedere alla loro prima sommaria istruttoria e di trasmettere all’ufficio Provinciale o Zonale;

c) regolare i rapporti tra l’ufficio di Patronato e gli Istituti previdenziali ed assistenziali della provincia;

d) vigilare sull’attività dei Responsabili degli uffici Provinciali;

e) curare i rapporti con la stampa e divulgare informazioni sulle iniziative dell’Istituto, anche a mezzo di pubblicazioni.

Il Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’ENCAL-INPAL e la Direzione Nazionale dell’A.I.C. non rispondono, in nessun caso, delle obbligazioni, decisioni ed impegni assunti a qualsiasi titolo dai Comitati Regionali Interprovinciali e Provinciali del Patronato e dell’A.I.C..

ART. 16

La Stampa

“Avvenire Agricolo” è il periodico dell’A.I.C.

La Giunta Esecutiva dell’Associazione ne nomina il Direttore ed il Comitato di Redazione.

ART. 17

Organizzazione Territoriale

L’A.I.C. si articola sul territorio attraverso associazioni costituite su base regionale, interprovinciale, provinciale, zonale e comunale. Più federazioni provinciali possono fondersi in un’unica sede interprovinciale secondo quanto previsto dal successivo art. 26 del presente statuto.

Nelle città metropolitane possono essere costituite e riconosciute una o più sedi provinciali.

Le sedi o strutture periferiche regionali, interprovinciali, provinciali, zonali, comunali hanno proprio patrimonio, sono distinti soggetti di diritto con piena e totale autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria e contabile. Ciascuna sede periferica, pertanto, è responsabile delle obbligazioni assunte o che su di esse gravano a qualsiasi titolo e per le quali risponde con il fondo comune e il proprio patrimonio fatta salva la concorrente, personale e solidale responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto della sede periferica.

L’A.I.C. Nazionale con sede in Roma con la sua distinta e autonoma soggettività, nonché i soggetti che la rappresentano e l’amministrano non hanno, pertanto, alcuna responsabilità giuridica, amministrativa, contabile e fiscale in relazione all’attività svolta dalle sedi periferiche e agli obblighi di qualsiasi tipo e natura che gravano sulle stesse.

L’A.I.C. può istituire sedi di rappresentanza e proprie strutture organizzative anche all’estero. L’A.I.C. Nazionale, a suo insindacabile giudizio, potrà inibire l’uso della sigla e del logo alle sedi territoriali in conseguenza dell’insorgere di controversie giudiziarie da queste promosse o contro queste promosse dall’A.I.C. Nazionale, ovvero in presenza di attività o condotte da parte delle predette sedi territoriali che siano comunque ritenute lesive dell’immagine, o più in generale di qualsiasi diritto dell’A.I.C., ovvero in presenza di irregolarità organizzative e/o amministrative.

La Giunta Esecutiva è competente a deliberare l’inibizione.

ART. 18

Federazioni Regionali

Le Federazioni Regionali, organizzate al pari delle Federazioni Provinciali, hanno il compito di rappresentare l’Associazione sul territorio di competenza, nonché di coordinare l’attività delle Federazioni Provinciali.

Qualora le Federazioni Regionali dispongano di contributi versati da enti, soci o federazioni provinciali, saranno soggette agli adempimenti ed obblighi stabiliti per le Federazioni Provinciali di cui ai successivi articoli.

Sono organi dell’A.I.C. Regionale:

a) II Congresso Regionale;

b) II Comitato Direttivo Regionale;

d) II Presidente Regionale;

f) Il Collegio sindacale regionale o Revisore Unico (se eletto).

ART. 19

Comitato Direttivo Regionale

II Comitato Direttivo Regionale è l’organo di direzione politica ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti e tre membri supplenti, che devono essere iscritti all’Associazione.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale o ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato Direttivo Regionale elegge:

–           il Presidente regionale;

–           il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

Il Comitato Direttivo Regionale promuove, attua e coordina ogni attività in favore dei produttori agricoli e degli altri settori rappresentati nell’ambito della politica e delle direttive degli organi nazionali dell’Associazione.

Entro la fine di aprile di ogni anno il Comitato approva il rendiconto finanziario consuntivo e il previsionale di spesa della federazione Regionale da inviare alla Giunta Esecutiva Nazionale entro la fine del mese di aprile.

L’A.I.C. Regionale risponde direttamente di fronte ai terzi ed in giudizio di tutte le obbligazioni assunte.

ART. 20

II Presidente Regionale

II Presidente Regionale dell’A.I.C. eletto dal Comitato Direttivo Regionale secondo le norme dell’art.6:

–           ha la rappresentanza legale della Federazione Regionale, a tutti gli effetti di legge;

–           firma gli atti ufficiali;

–           convoca e presiede il Comitato Direttivo Regionale;

–           gestisce e organizza l’Ufficio Provinciale del Patronato ENCAL-INPAL, se costituito;

–           può delegare particolari funzioni al Vice Presidente;

–           in caso di impedimento può delegare per iscritto i suoi poteri al Vice Presidente;

–           provvede all’apertura dei conti correnti bancari e/o postali intestati all’A.I.C. Regionale.

Il Presidente Regionale che intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarle per iscritto al Comitato Direttivo Regionale: quando, tra un congresso e l’altro, il Presidente Regionale si dimette o viene a cessare dalla carica per altra causa per cui occorre eleggere il nuovo Presidente, il Comitato Direttivo Regionale viene convocato senza indugio dal Vice Presidente, per procedere alla nomina del Presidente fra i componenti del Comitato Direttivo Regionale. Il Presidente così eletto resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso da effettuarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 6.

ART. 20 bis

Federazioni Regionali di Coordinamento dell’attività del Patronato

La Giunta Esecutiva A.I.C., nell’ambito dei propri poteri e per necessità legate allo sviluppo in ambito regionale dell’attività del Patronato promosso ENCAL-INPAL, può prevedere con delibera, da assumersi ai sensi e nei modi di cui all’art.11 dello statuto, di costituire una o più Federazioni Regionali di Coordinamento dell’attività di Patronato.

Le Federazioni Regionali di Coordinamento dell’attività di Patronato sono organizzazioni territoriali costituite dall’Associazione e dotate di autonomia organizzativa, economica e amministrativa.

Le Federazioni Regionali di Coordinamento dell’attività di patronato non svolgono funzioni di rappresentanza politica e istituzionale: esse possono esclusivamente procedere alla gestione, nell’ambito dei limiti previsti dalla legge e dalla delibera autorizzativa, degli organi deputati del Patronato ENCAL-INPAL e all’attività di gestione degli uffici territoriali di Patronato.

La Giunta Esecutiva nella delibera di costituzione nomina il rappresentante legale delle Federazioni Regionali di Coordinamento dell’attività di Patronato.

La Giunta Esecutiva A.I.C., in caso vengano meno le esigenze connesse alla gestione dell’attività di Patronato in ambito regionale, può deliberare la chiusura delle Federazioni Regionali di Coordinamento dell’attività di Patronato e/o la revoca e sostituzione del Legale rappresentante delle Federazioni Regionali di Coordinamento dell’attività di Patronato.

Limitatamente alle Federazioni Regionali di Coordinamento dell’attività di Patronato non trovano applicazione le disposizioni statutarie di cui agli articoli 18, 19 e 20.

ART. 21

Federazioni Provinciali

La Federazione Provinciale è la struttura a prevalente carattere organizzativo dell’Associazione nel territorio. Essa ha soggettività autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Con delibera della Giunta Esecutiva, come previsto dall’articolo 11, in relazione alla eventuale costituzione di Federazioni Provinciali non ancora operanti, la Federazione Provinciale limitrofa può essere autorizzata allo svolgimento in altro ambito provinciale di tutte le attività connesse alle finalità istituzionali dell’A.I.C..

La Federazione Provinciale provvede annualmente, in occasione del rinnovo dell’iscrizione, a richiedere all’A.I.C. Nazionale il rilascio delle tessere associative anche per conto delle strutture zonali o comunali, come previsto dal precedente art.4.

Sono organi provinciali A.I.C.:

a) il Congresso Provinciale;

b) il Comitato Direttivo Provinciale;

c) il Presidente Provinciale;

e) il Collegio sindacale o Revisore Unico (se eletto).

Nelle città metropolitane possono essere costituite e riconosciute una o più sedi provinciali.

ART. 22

Congresso Provinciale

II Congresso Provinciale ha luogo, in via ordinaria, ogni sei anni e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo Provinciale, o su delibera motivata della Giunta Esecutiva Nazionale dell’A.I.C., che in ogni caso deve stabilire le norme di convocazione e le modalità di celebrazione.

Il Congresso Provinciale discute e decide sui problemi agricoli, agroalimentari e della piccola pesca della provincia, nel quadro delle linee della politica dell’Associazione a livello Nazionale, Regionale e Comunitario.

Il Congresso Provinciale elegge il Comitato Direttivo provinciale con le modalità previste dallo Statuto; può nominare il Collegio sindacale o Revisore Unico ed elegge i delegati ai Congressi Regionale e Nazionale, sulla base delle norme emanate dalla Direzione Nazionale.

ART. 23

Il Comitato Direttivo Provinciale

II Comitato Direttivo Provinciale è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti e tre membri supplenti, che debbono essere iscritti all’Associazione.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e ogni qualvolta si renda necessario o ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo Provinciale elegge nel suo seno:

–           il Presidente Provinciale;

–           il Vice Presidente o più Vice Presidenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo Provinciale sono validamente costituite con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Direttivo Provinciale:

–           attua le deliberazioni della Giunta Esecutiva Nazionale riguardanti l’organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli Uffici periferici;

–           delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza della Giunta Esecutiva nazionale riguardanti l’organizzazione provinciale;

–           su proposta del Presidente provinciale, delibera l’apertura delle sedi zonali e/o comunali.

–           il Comitato Direttivo provinciale, allargato ai Presidenti dei Comitati Zonali e Comunali, approva, il rendiconto annuale consuntivo e il previsionale di spesa entro il 30 aprile di ogni anno, a maggioranza assoluta: i rendiconti dovranno essere inviati senza indugio alla direzione nazionale;

–           gestisce e organizza il locale Patronato ENCAL-INPAL di cui all’art. 15 del presente Statuto.

L’A.I.C. Provinciale risponde di fronte ai terzi ed in giudizio di tutte le obbligazioni assunte sia sotto l’aspetto giuridico, sia contabile, sia amministrativo e gestionale.

ART. 24

II Presidente Provinciale

II Presidente Provinciale viene eletto dal Comitato Direttivo Provinciale.

Il Presidente Provinciale:

–           ha la rappresentanza legale della Federazione Provinciale a tutti gli effetti di legge, assume il personale e vigila sullo stesso;

–           firma gli atti ufficiali;

–           provvede all’apertura di conti correnti bancari e/o postali intestati all’Associazione Provinciale;

–           convoca e presiede il Direttivo Provinciale;

–           comunica alla Direzione Nazionale A.I.C. la costituzione nel proprio territorio provinciale delle sedi zonali e/o comunali, nonché ogni altra eventuale successiva variazione dovesse intervenire;

–           può delegare particolari funzioni al Vice Presidente o ad un componente del Comitato Direttivo;

–           può conferire al Vice Presidente, in caso di impedimento temporaneo di non oltre due mesi, per iscritto i suoi poteri;

–           promuove la costituzione delle sedi comunali e zonali;

–           può convocare e presiedere le assemblee comunali e zonali per l’elezione degli organi sociali.

Il Presidente Provinciale che intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarle per iscritto al Comitato Direttivo Provinciale: quando, tra un congresso e l’altro, il Presidente Provinciale si dimette o viene a cessare dalla carica per altra causa per cui occorre eleggere il nuovo Presidente, il Comitato Direttivo è convocato dal Vice Presidente, senza indugio, per procedere alla elezione del nuovo Presidente fra i componenti del Comitato Direttivo stesso. Il Presidente così eletto resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso da effettuarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 6.

ART. 24 bis

Comitato Giovanile Provinciale

Ai fini di una maggiore partecipazione dei giovani alle problematiche concernenti il mondo agricolo, della piccola pesca e dell’agro-alimentare o ambiti connessi a tali settori, può costituirsi un Comitato Giovanile Provinciale, composto da giovani di età compresa tra i 17 e i 25 anni, scelti su proposta del Presidente Provinciale.

Ciascun Comitato Giovanile Provinciale ha facoltà di nominare un proprio rappresentante delegato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva A.I.C. Nazionale, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

ART. 25

Sedi Zonali e Comunali

Sedi Zonali

Le sedi zonali sono costituite con delibera del Comitato Direttivo Provinciale dell’A.I.C., previa individuazione e definizione dell’area geografica di riferimento, allo scopo di sviluppare la crescita organizzativa dell’associazione nelle grandi aree urbane e fra comuni vicini. Le sedi zonali hanno autonomia giuridica, organizzativa ed amministrativa e rispondono direttamente al Comitato Direttivo Provinciale.

Sono organi delle sedi di zona:

–           l’Assemblea degli iscritti;

–           il Comitato di Zona;

–           il Presidente.

L’Assemblea degli iscritti entro il 30 gennaio di ogni anno approva il rendiconto della sede zonale; nomina il delegato, o i delegati, al Congresso Provinciale e delega il proprio Presidente a partecipare alla riunione per l’approvazione del rendiconto provinciale.

La composizione del Comitato di Zona è sempre dispari e non può essere inferiore a cinque. Il Presidente della sede di zona riconosciuta dall’A.I.C. è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti di legge nel territorio di competenza ed egli soltanto risponde degli atti compiuti.

Sedi Comunali

Le sedi Comunali sono costituite con delibera del Comitato Direttivo Provinciale dell’A.I.C. allo scopo di sviluppare l’organizzazione nei comuni della provincia; le sedi comunali hanno autonomia giuridica, organizzativa ed amministrativa e rispondono direttamente al Comitato Direttivo Provinciale.

Sono organi delle sedi comunali:

–           l’Assemblea degli iscritti;

–           il Comitato Comunale;

–           il Presidente.

L’Assemblea degli iscritti entro il 30 gennaio di ogni anno approva il rendiconto della sede comunale, ai sensi delle norme congressuali nomina il delegato, o i delegati, al Congresso Provinciale e delega il proprio presidente a partecipare alla riunione per l’approvazione del rendiconto provinciale.

La composizione del Comitato Comunale è sempre dispari e non può essere inferiore a cinque, il Presidente della sede comunale riconosciuta dall’A.I.C. è il legale rappresentante dell’Associazione, a tutti gli effetti di legge, nel territorio di competenza, egli soltanto risponde degli atti compiuti.

Le sedi zonali e comunali raccolgono le richieste di iscrizione o di rinnovo in ambito territoriale di competenza e le trasmettono successivamente alla competente Federazione Provinciale per il rilascio delle tessere associative come previsto dal precedente art. 4.

ART. 25 bis

Sedi zonali autonome

In casi di comprovata eccezionalità, tenuto conto di particolari esigenze del territorio, la Giunta Esecutiva Nazionale può deliberare la costituzione di sedi zonali autonome, riconoscendo loro piena autonomia funzionale, giuridica, politica e organizzativa.

In simili casi il tesseramento viene effettuato direttamente con la sede nazionale, così come per le Federazioni provinciali. Dette sedi zonali autonome svolgono il loro congresso e nominano un solo delegato a partecipare al Congresso Nazionale, indipendentemente dal numero dei soci rappresentati.

Le sedi zonali autonome, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva Nazionale, possono a loro volta costituire sedi comunali, che rispondono direttamente al Comitato Direttivo Zonale autonomo.

Al Presidente della sede zonale autonoma si applicano le disposizioni di cui all’art. 24, che disciplinano i criteri di elezione, i poteri e le funzioni del Presidente Provinciale.

Al Comitato Direttivo della sede zonale autonoma si applicano le disposizioni di cui all’art. 23, che disciplinano la composizione e le funzioni del Comitato Direttivo Provinciale.

ART. 26

Federazioni Interprovinciali

In ambito regionale più Federazioni provinciali possono fondersi in un’unica Federazione interprovinciale.

La fusione deve essere deliberata da ciascun Congresso Provinciale delle Federazioni interessate e sarà efficace solo dopo riconoscimento e ratifica deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La Federazione Interprovinciale avrà soggettività autonoma sotto ogni profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono organi della Federazione Interprovinciale:

–           il Congresso interprovinciale, composto da tutti gli iscritti delle province accorpate in unica Federazione;

–           il Comitato Direttivo Interprovinciale, composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti e tre membri supplenti;

–           il Presidente Interprovinciale.

Per la composizione, l’elezione, le competenze e il funzionamento degli organi si applicano le medesime norme previste per gli organi statutari provinciali.

Il Congresso Interprovinciale ha specifica e aggiuntiva prerogativa di individuare la sede principale dell’unica Federazione Interprovinciale ed eventualmente di deliberare, salvo ratifica della Giunta Esecutiva nazionale, lo scioglimento con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 27

Provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui in una sede territoriale ricorrano gravi e comprovate irregolarità di organizzazione, di amministrazione o contabili e fra queste rientrano anche, ma non solo, la mancata approvazione dei rendiconti annuali nei termini statutari, approvati dagli organismi territorialmente preposti, o quando vi è il rischio di perdere il riconoscimento della sede provinciale o quando per dimissioni o altre cause venga a mancare la metà più uno dei componenti degli organi direttivi, o nel caso di palesi e gravi violazioni dello Statuto, nonché nel caso in cui non si sia provveduto al tesseramento annuale degli associati, entro i termini perentori fissati dalla Giunta Esecutiva Nazionale, ovvero vengano disattesi i regolamenti vigenti in ordine alle modalità e formalità del tesseramento, la Giunta Esecutiva Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento dei suoi organi direttivi e di nominare un Commissario.

La delibera di Commissariamento deve indicare:

–           il nome del Commissario o dei Commissari;

–           i poteri ed i compiti del Commissario, che possono riguardare anche semplici fatti

amministrativi, senza comportare la decadenza degli organi eletti;

–           la durata del commissariamento.

All’atto dell’insediamento il Commissario nominato dalla Giunta Esecutiva è tenuto a redigere il regolare verbale di consegna unitamente al responsabile della precedente gestione.

Alcuna responsabilità può essere fatta valere in capo al Commissario per gli atti compiuti e le obbligazione contratte dai rappresentanti legali della Federazione prima del commissariamento: degli stessi restano personalmente responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto della sede.

I Commissari devono predisporre apposita relazione nella quale riassumere l’attività svolta, illustrare quella futura e rappresentare anticipatamente le spese di straordinaria amministrazione. Tale relazione, di norma mensile, ma obbligatoriamente trimestrale salvo un minore termine assegnato, dovrà essere sottoposta all’esame della Giunta Esecutiva.

L’attività del Commissario sarà indirizzata a ristabilire le condizioni di normale operatività della sede territoriale e a ricostituire la Federazione. Per tutto quanto attiene alla gestione della sede, il Commissario è tenuto a confrontarsi costantemente con l’A.I.C. Nazionale, che dovrà di volta in volta autorizzarlo espressamente al compimento di ogni e qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione. Il Commissario resta personalmente responsabile degli atti compiuti in violazione di tali doveri.

Il Commissario, per tutta la durata del mandato, avrà la rappresentanza – anche giudiziale – della struttura commissariata la quale conserverà piena ed esclusiva autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e altrettanto piena ed esclusiva responsabilità per le obbligazioni assunte, secondo la disciplina prevista dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Pertanto, l’A.I.C. Nazionale con sede in Roma e i soggetti che la rappresentano e l’amministrano non hanno alcuna responsabilità giuridica, amministrativa, contabile e fiscale in relazione all’attività svolta dalle sedi periferiche commissariate e agli obblighi di qualsiasi tipo e natura che gravano sulle stesse.

ART. 28

Entrate

Costituiscono entrate dell’Associazione:

a) l’importo delle tessere annuali di iscrizione dovuto dagli Associati e le quote associative, fermo restando che la quota di iscrizione, così come previsto dall’art. 4, competerà in parte all’A.I.C. Nazionale ed in parte alla struttura territoriale locale a cui si rivolge per l’adesione il singolo iscritto;

b) i contributi di singoli, enti, organismi pubblici e le sottoscrizioni volontarie;

c) le liberalità e/o le donazioni (nei limiti consentiti dalle vigenti disposizione di leggi);

d) i diritti ed i proventi derivanti dai servizi resi agli associati comunque inerenti o direttamente connessi alle attività statutarie istituzionali;

e) eventuali dividendi derivanti da partecipazioni societarie;

f) le quote associative delle organizzazioni promosse.

ART. 29

Esercizio Finanziario

L’Esercizio Finanziario ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 30

Norme Generali

In ogni sede territoriale A.I.C., sulla base di un principio di reciprocità, possono essere svolte, nei confronti di soggetti iscritti ad altre organizzazioni, attività che costituiscano pratica attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione stessa, purché, per legge, regolamento, atto costitutivo e/o statuto, queste ultime perseguano i medesimi obiettivi.

ART. 31

Obbligo di rendiconto economico e finanziario

Ad ogni sede A.I.C. organizzata secondo le modalità del presente Statuto, è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo.

ART. 32

Eleggibilità

In ogni sede A.I.C. a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l’eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo nel rispetto della sovranità dell’assemblea degli associati che abbiano pagato la quota della tessera entro i termini perentori stabiliti dagli organi competenti.

ART. 33

Pubblicità delle Convocazioni

In ogni sede A.I.C. deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle assemblee dei soci, alle riunioni degli organi collegiali, alle relative deliberazioni ed ai bilanci o rendiconti. Le Assemblee degli iscritti devono essere convocate con idonea pubblicità.

ART. 34

Diritti di partecipazione

Possono prendere parte ai lavori del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale le Federazioni in regola con il versamento delle quote associative relative al tesseramento.

ART. 35

Libri sociali

In ogni sede A.I.C. è fatto obbligo agli organi di gestione amministrativa di tenere aggiornati a norma di legge i libri sociali.

ART. 36

Divieto di distribuzione degli utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ART. 37

Quota associativa

La quota associativa, essendo personale, è intrasmissibile e non rivalutabile, ed il suo importo determinato ai sensi del corrispondente articolo dello Statuto, inderogabile sia in difetto che in aumento.

ART. 38

Dirigenti

I dirigenti sindacali dell’Associazione rientrano tra i soggetti considerati dal D.lgs 564/1996 art.3 ed in coerenza con la legge 300/70 e segg..

ART. 39

Patrimonio

II patrimonio dell’A.I.C. è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per qualunque causa vengano in proprietà dell’Associazione;

b) dalle somme destinate a speciali riserve, finché non siano erogate;

c) da donazioni e contribuzioni di vario genere.

ART. 40

Riservatezza

Tutti i componenti degli organi sono tenuti alla riservatezza sui lavori del rispettivo organo, ove la divulgazione di notizie sia pregiudizievole per gli interessi dell’A.I.C., restando impregiudicato il diritto di dibattito politico, sindacale all’interno e fuori l’organo.

ART. 41

Scioglimento

Per lo scioglimento dell’A.I.C. è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto a partecipare al Congresso Nazionale appositamente convocato.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.

ART. 42

Modifiche Statutarie

II presente Statuto può essere modificato – di norma, dal Congresso Nazionale dell’Associazione con il voto favorevole dei due terzi dei delegati.

Il Congresso Nazionale delega la Direzione Nazionale ad apportare a maggioranza dei due terzi tutte le modifiche allo Statuto che dovessero rendersi necessarie ed urgenti per la vita e la funzionalità dell’Associazione.

Tutte le modifiche eventualmente introdotte dovranno essere sottoposte a ratifica al primo Congresso successivo, ma l’eventuale annullamento di norme introdotte dalla Direzione Nazionale non avrà effetto retroattivo.

ART. 43

Entrata in vigore dello Statuto

Le norme contenute nel presente Statuto entreranno in vigore dal momento della loro approvazione. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia, ivi comprese quelle regionali