CAF AIC (Modello Unico)

Cos’è:
Il Modello REDDITI è un modello tramite il quale è possibile presentare le dichiarazioni fiscali, di fatto sostituisce in tutto e per tutto il già noto modello UNICO, tale modifica che per le persone fisiche è essenzialmente di tipo letterale, si è resa necessaria perché è venuta meno la valenza di unicità del modello di dichiarazione dei redditi, ad esempio fino allo scorso anno il modello Unico accoglieva al proprio interno, sia redditi che iva (per i soggetti obbligati) ora la dichiarazione iva modello 11 ha scadenze e modalità di presentazione del tutto diverse dal modello REDDITI che per le persone fisiche a prescindere dal fatto che siano anche detentori di redditi d’impresa o professionali riguarda unicamente l’Irpef.
Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare:
· REDDITI PF caratterizzano il modello riservato alle persone fisiche,
· REDDITI ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati,
· REDDITI SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
· REDDITI SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.
Dichiarazione dei REDDITI PF (Persone Fisiche)
Il Modello REDDITI PF va utilizzato dai contribuenti che devono presentare la dichiarazione dei redditi ma non hanno i requisiti per poter utilizzare il Modello 730/2017. Devono utilizzare il modello Redditi PF, i contribuenti che:
• Hanno posseduto nell’anno 2016 redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
• Non hanno risieduto in Italia nel corso del 2016;
• Hanno percepito nel 2016 redditi di lavoro dipendente pagati da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto;
• Devono presentare dichiarazioni IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato;
• Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
• Hanno cessato il rapporto di Lavoro a contratto a tempo indeterminato.
Altresì, devono presentare il Modello REDDITI PF, anche quei contribuenti che pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, hanno la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI PF per dichiarare:
• la proprietà, la titolarità di altro diritto reale su immobili situati all’estero;
• il possesso di attività finanziarie all’estero;
• per calcolare IVIE e IVAFE;
• plusvalenze finanziarie;
• investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente;
• trasferimenti effettuati nel corso del 2016 di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Scadenza REDDITI 2017:
I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante la compilazione e la consegna del Modello REDDITI 2017 devono farlo entro le seguenti date di scadenza:
• entro il 30 settembre 2017: se il modello REDDITI viene trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi on line Fisconline ed Entratel dell’Agenzia previa registrazione e con PIN ( procedura complessa), oppure, consegnando il modello tramite intermediari autorizzati tra cui il nostro CAF-AIC.
• tra il 2 maggio e il 30 giugno 2016: se il Modello REDDITI viene inviato cartaceo tramite ufficio Postale. Questa possibilità è però riservata ai soli contribuenti autorizzati, ed in casi particolari disciplinati dalla normativa.
Importante Si ricorda, inoltre, che se il termine ultimo per la trasmissione cade di domenica o in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile.
Per quanto riguarda invece la scadenza per il pagamento delle imposte da REDDITI 2017, questa è prevista entro il 30 giugno 2017 oppure entro il 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40% è altresì prevista la possibilità di pagare il saldo ed il primo acconto (se dovuto) in un massimo di 6 rate mensili scadenti rispettivamente il 30/06, 31/07 (*), 31/08, 02/10 (*), 31/10 e 30/11 dell’anno 2017 , la sola prima rata scadente in data 30/06 potrà essere versata entro il 31/07 (*) con una maggiorazione dello 0,40%, in questo caso il 31/07 (*) si verseranno contemporaneamente, la prima rata maggiorata e la seconda ordinaria.
(*) la scadenza prevista cade di giorno festivo
In particolare:
L'acconto IRPEF
L'acconto IRPEF deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro;
• in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro.
La prima rata, che costituisce il 40% dell'importo, deve essere versata entro il 30giugno o 31 luglio con maggiorazione dello 0.40%. La seconda rata, che costituisce il 60% dell'importo, deve essere versata, senza possibilità di rateazione o dilazione entro il 30 novembre.
Rateizzazione dei versamenti
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
I dati relativi alla rateazione sono inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
I vantaggi di rivolgersi al CAF
Rivolgendosi al Caf AIC:
• è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione al Ministero ma, a differenza delle banche e delle poste, è anche possibile richiedere che venga effettuato un controllo sulla corretta compilazione della dichiarazione stessa.