IMU 2021, entro il 16 dicembre scadenza del saldo

06-12-2021

Scadenza IMU 2021, appuntamento con il saldo il 16 dicembre: è questo il termine entro il quale si paga la seconda rata dell'imposta sulla casa.Non cambia il presupposto dell’IMU 2021, ossia i casi in cui è obbligatorio il pagamento entro le scadenze sopra evidenziate.

Sono tenuti a versare acconto e saldo dell’IMU i soggetti che possiedono:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Nello specifico, sono chiamati alla cassa entro la data di scadenza:

  • il proprietario dell’immobile,
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Si ricorda che l’IMU non si paga sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso. È questa una delle principali esenzioni dal pagamento confermata anche per il 2021.

Scadenza acconto IMU 2021: nuovi soggetti esonerati

Se la crisi da Covid-19 non modifica le scadenze dell’IMU 2021, diverso è il discorso in merito ai soggetti tenuti a pagare il saldo del 16 dicembre.

Prima la Legge di Bilancio 2021 e poi la legge di conversione del decreto Sostegni e del Sostegni bis hanno introdotto diverse esenzioni dal versamento dell’IMU 2021.

In vista della scadenza, passiamo quindi in rassegna tutte le casistiche di esonero previste.

Partendo da quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, sono esonerati dalla scadenza della prima rata IMU del 16 giugno i soggetti che esercitano attività relative al settore del turismo, alberghiero e dello spettacolo.

Nello specifico, gli edifici per il quale non è dovuto il versamento della prima rata IMU 2021 sono i seguenti:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, nightclub e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

L’esonero inizialmente circoscritto solo alle attività del turismo è stato esteso con un emendamento approvato in sede di conversione del decreto Sostegni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 6-sexies, non pagano la prima rata IMU del 16 giugno 2021 i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti relativi ai contributi a fondo perduto e, nel dettaglio, quelli previsti dai commi da 1 a 4, articolo 1, del decreto n. 41/2021. L’esenzione si applica relativamente agli immobili posseduti nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

I beneficiari dell’esonero sono quindi i titolari di partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
  • aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30 per cento.

Alle esenzioni IMU relative all’acconto di giugno si affianca l’esonero totale relativo anche al saldo del 16 dicembre 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’imposta non è dovuta sia per il 2021 che per il 2022.

Si ricorda poi che per l’anno 2021 sono esonerati dal versamento IMU i proprietari di immobili interessati dal blocco delle procedure di sfratto. Nello specifico, non pagano l’IMU le persone fisiche proprietarie di immobili ad uso abitativo concessi in locazione, per i quali sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità:

  • entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021;
  • dopo il 28 febbraio 2020 in caso di esecuzione sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di pagamento dell’acconto di giugno, sarà inoltre possibile presentare domanda di rimborso al proprio Comune.

Fonte:https://www.informazionefiscale.it