Reddito di Emergenza: proroga confermata fino al 15 Ottobre 2020

18-08-2020

Il Decreto Agosto ha prorogato il Reddito di Emergenza. È possibile fare richiesta della terza mensilità (il riferimento è il mese di maggio) fino al 15 ottobre 2020. Gli importi variano in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, e vanno da 400 a 800 Euro. Tutti i dettagli e i requisiti per accedere alla nuova mensilità. Presso il nostro Patronato è possibile ioltrare la domanda telematica.Ormai è ufficiale. L’ipotizzata proroga del Reddito di Emegenza (REM), che comporterà l’erogazione del terzo assegno a favore delle famiglie in stato di disagio economico causa Coronavirus, è un dato di fatto. Il Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e entrato in vigore il 15 agosto, ha confermato la proroga del Reddito di Emergenza con una quota una tantum compresa fra i 400 e gli 800 Euro, in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, da richiedere all’INPS entro il 15 ottobre 2020.

Come richiedere all’INPS il Reddito di Emergenza

Il REM è stato istituito con il DL Rilancio di maggio 2020 a supporto dei nuclei familiari in condizione di necessità economica, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. È una misura di sostegno sostanzialmente simile al Reddito di Cittadinanza, la cui erogazione viene commisurata ai parametri ISEE e alla composizione del nucleo familiare. Il DL Rilancio prevedeva due mensilità, i cui importi, calcolati secondo i criteri appena menzionati, andavano da 400 a 840 Euro a nucleo familiare. I termini di presentazione delle domande per queste due mensilità sono scaduti il 31 luglio.

Ora il Decreto Agosto ripropone la terza mensilità del REM, riferita al mese di maggio 2020, la cui domanda può essere presentata fino al 15 ottobre 2020 attraverso la pagina di accesso dal sito web dell’INPS, utilizzando le credenziali PIN, Spid, la Carta Nazionale dei Servizi, oppure ancora la Carta di Identità elettronica. In alternativa, la domanda, sempre entro la scadenza del 15 ottobre 2020, può essere inoltrata tramite i centri di assistenza fiscale CAF e i e patronati.

I requisiti per ottenere la terza mensilità del Reddito di Emergenza

I requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere per avere accesso alla terza mensilità del REM sono quelli previsti dal DL Rilancio per le prime due mensilità. Va tenuto presente che l’ultima mensilità erogata del REM era quella di aprile 2020, pertanto la prossima, la terza, sarà il sostegno economico previsto per il mese di maggio 2020.

Per accedere alla terza mensilità REM, Il soggetto richiedente deve

  • Essere residente in Italia,
  • Avere un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore all’importo della mensilità dello stesso REM, calcolata secondo i parametri previsti dal DL Rilancio,
  • Avere un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore alla soglia di 10.000 Euro, incrementata di 5.000 Euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 Euro. In presenza di una persona disabile all’interno del nucleo familiare, il massimale viene incrementato ulteriormente di 5.000 Euro,
  • Un valore ISEE inferiore a 15.000 Euro.

Quando il Reddito di Emergenza non viene erogato dall’INPS

Anche in presenza di tutti i requisiti appena elencati, il REM non viene erogato quando il richiedente o i componenti del nucleo familiare hanno già ricevuto contributi di altro genere dallo Stato. Il sostegno è dunque incompatibile con il Reddito di Cittadinanza, o la Pensione di Cittadinanza e altre misure di sostegno stanziate in occasione dell’emergenza sanitaria Covid-19 (le indennità di 600 e 1.000 Euro).

Non verrà, inoltre, erogato se il soggetto richiedente o un componente della famiglia è titolare di pensione diretta o indiretta, a esclusione dell’assegno ordinario di invalidità INPS, oppure è lavoratore autonomo o dipendente che ha già percepito, o dovrà percepire, le indennità previste per le specifiche categorie di lavoratori (turismo, agricoli, domestici).

Qual è l’importo del Reddito di Emergenza

Anche la terza mensilità del REM è quantificata in 400 Euro, ovvero l’importo minimo spettante al nucleo familiare composto da un’unica persona. Il metodo di calcolo previsto dal DL Rilancio attribuisce un parametro della scala di equivalenza da moltiplicare per ogni componente del nucleo familiare.

Al primo componente viene assegnato il valore 1, mentre a ogni componente oltre i 18 anni viene assegnato 0,4, e 0,2 per i minorenni. La somma complessiva non potrà superare il valore 2, oppure 2,1 qualora nel nucleo sia presente un soggetto disabile. In termini pratici, se un soggetto richiedente, unico componente del nucleo riceverà 400 Euro, un nucleo familiare composto dai genitori e due figli minorenni, otterranno un valore della scala di equivalenza complessivo di 1,80, che moltiplicato ai 400 Euro di base fornirà 720 Euro di mensilità del Reddito di Emergenza.

Come si riscuote il Reddito di Emergenza

L’erogazione del REM può avvenire in tre modalità, che il richiedente sceglierà in sede di richiesta del beneficio.

  • Bonifico bancario o postale (con la comunicazione del codice Ibann),
  • Libretto postale,
  • Bonifico domiciliato. Questa forma di pagamento prevede la ricezione da parte del beneficiario di una comunicazione dell’avvenuta assegnazione dell’indennità, inviata per posta cartacea, esibendo la quale presso un ufficio postale sarà possibile ottenere la somma in contanti.

 

Fonte:https://www.trend-online.com